Anche la pubblicità può invocare la libertà di espressione

Nel primo caso il reclamante era dell’opinione che la campagna d’affissione propria di una società di pubblicità esterna era eticamente e moralmente discutibile a causa dello slogan pubblicitario «Zuhause bleiben rettet Leben. Helfen Sie mit» (Rimanere a casa salva vite. Aiutate anche voi), perché spetta alle autorità dare istruzioni alla popolazione. Il reclamo è stato respinto. Nel quadro della libertà d’espressione garantita dalla Costituzione, anche le imprese commerciali sono libere di esprimere e diffondere le loro opinioni senza impedimenti, nei limiti previsti dalla legge. Nel caso in questione, l’opinione espressa pubblicamente non era contestabile perché, ad esempio, anche l’Amministrazione federale aveva fatto appello alle imprese private affinché diffondessero i messaggi COVID-19 della Confederazione.
Nel secondo caso, il reclamo presentato era rivolto contro lo slogan «Frischer als der Stellenabbau von XY» (Più fresco del taglio di impieghi di XY) di un assortimento di prodotti alimentari. Anche in questo caso la Camera giudicante ha ritenuto che gli inserzionisti possono invocare la libertà di espressione e di informazione protetta dalla Costituzione. Tuttavia questa è limitata dalla legge contro la concorrenza sleale, laddove incoraggia un comportamento antisociale od offende in modo chiaro il senso comune della decenza. In questo caso tali limiti non sono stati superati. Nella motivazione della decisione è stato anche osservato che la Commissione per la Lealtà non deve giudicare la qualità, la bontà e il gusto di una pubblicità.

Terza Camera 240620, caso n° 125/20

Prima camera 170321, caso n° 107/21